Tra gli impegni ai quali il datore di lavoro si deve sottoporre ricordiamo:
Il Legislatore aveva anche definito il termine entro il quale erogare il provvedimento: entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 81, e cioè entro il 15 maggio 2009. Come spesso accade, i tempi non sono stati rispettati, ma l’11 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale n. 8, viene finalmente pubblicato l’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.lgs. 81/08.
Già da una prima lettura del testo sono emersi non pochi dubbi interpretativi, tanto che da più parti è stata sollecitata l’emanazione di una nota esplicativa da parte degli organismi competenti.
ecc.” La durata minima varia in base alla classificazione dei settori di cui all’allegato 2 all’accordo: 4 ore per i settori della classe di rischio basso 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
Gli esperti docenti del laboratorio con sede nel modenese, sono a disposizione di ogni azienda per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi generali e specifici per rischi quali: rumore, vibrazioni, chimico, attrezzature di lavoro, macchine, esplosivo e per tutte quelle situazioni di pericolo.
I corsi, organizzati presso la sede o direttamente in azienda, prevedono un attestato finale in seguito del test di verifica apprendimento.
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