concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modifiche e integrazioni, del D.M. del 30/07/99 Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia) e del D.M. 185 del 12/06/03 Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
Tali controlli sono indispensabili non solo per monitorare il buon funzionamento dell’impianto e la qualità delle acque trattate, ma anche per l’inoltro di domande di autorizzazione allo scarico per nuovi insediamenti produttivi e/o per insediamenti già esistenti che devono adeguarsi alle nuove normative in materia.
Nel caso in cui l’acqua superficiale debba essere destinata alla produzione di acqua ad uso potabile, a colture ittiche o semplicemente debba essere monitorata la classe di qualità della stessa, i controlli dell’acqua devono rispettare quanto indicato nei vari allegati del D. Lgs. 152/99. Lo stesso decreto infatti regolamenta le caratteristiche di qualità relative ai corpi idrici superficiali, caratteristiche regolamentate anche dal D.M. 367 del 06/11/03(Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152).
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